Modifiche alla Responsabilità Civile Sanitaria dopo la Legge Gelli
La responsabilità civile sanitaria di ogni struttura e professionista è cambiata radicalmente con la pubblicazione della Legge Gelli-Bianco del 2017.
Una premessa: parleremo di responsabilità civile e non di quella in ambito penale, dato che quella non è cedibile a terzi: significa che non è possibile assicurarsi per evitarne le conseguenze. Si può fare una polizza per sostenere le eventuali spese legali -avvocato, periti, ecc- ma questa è un’altra storia!
L’ambito della responsabilità civile dei professionisti in ambito sanitario è un percorso complesso, che richiede competenze specifiche in materia. La pubblicazione della Legge Gelli-Bianco del 2017 ha spostato completamente il focus normativo: dai professionisti alle strutture che li ospitano.
Iniziamo dalle definizioni: cosa sono le professioni sanitarie e le strutture sanitarie?
Le professioni sanitarie -in Italia- sono quelle professioni in cui gli operatori lavorano in campo sanitario e devono essere abilitati da un titolo riconosciuto dalla Repubblica Italiana. Qualche esempio: medico chirurgo, farmacista, ottico, infermiere, O.S.S., fisioterapista, psicologo. L’elenco completo è disponibile qui: salute.gov
Le strutture sanitarie sono quei luoghi in cui viene svolta attività sanitaria, ovvero dove operano professionalmente le figure di cui sopra. Anche gli Enti di Terzo Settore possono essere considerati strutture sanitarie qualora si occupino di queste attività con personale sanitario, sia esso dipendente o volontario.
Entriamo ora nel vivo della responsabilità civile: dove si colloca?
Nei testi normativi antecedenti al 2017 la maggior responsabilità gravava sul professionista sanitario, in quanto si conviene che, essendo abilitato a svolgere una professione, sia in grado di determinarne ed evitarne rischi e pericoli. Lo sa bene chi svolge queste attività in regime di libera professione, ma anche per i dipendenti la sostanza era fondamentalmente la stessa: semplicemente l’assicurazione per loro conto era stipulata dalla struttura. La struttura si configurava come responsabile in qualità di semplice committente rispetto al professionista.
Ad oggi però c’è una novità: la maggior responsabilità è in capo alle strutture sanitarie. La Legge Gelli ha riconosciuto il potere delle strutture: è logico che chi ha potere decisionale (organizzativo e di spesa) possa maggiormente determinare il buon esito delle attività sanitarie. Il compito di acquistare strumentazioni adeguate, di stabilire processi lavorativi corretti, di formare gli operatori, di verificare che le “buone pratiche” siano messe in atto non è del singolo professionista, ma della struttura che lo ospita. La struttura risponde quindi dell’operato dei propri dipendenti e anche dei propri volontari, allo stesso modo.
Il professionista non è completamente libero da responsabilità: fermo restando che la struttura è chiamata in prima istanza a rispondere delle conseguenze del suo operato, è previsto che la struttura stessa possa rivalersi sull’operatore per i casi di dolo o colpa grave.
Come cambiano quindi le necessità assicurative negli ETS?
Ad oggi gli ETS che si occupano di attività sanitarie (come definite sopra) si trovano a doversi assicurare per la responsabilità civile sanitaria per tutte le figure che vi operano: medici, infermieri, O.S.S., eccetera. Oltre a questo, ogni professionista dovrebbe tutelarsi anche con una copertura assicurativa personale, che entrerebbe in vigore per i casi di dolo o colpa grave (se opera all’interno di una struttura) o per tutte le responsabilità (se opera in libera professione).
Polizza Unica del Volontariato offre queste possibilità agli ETS e agli operatori sanitari. Offriamo coperture specifiche rispondenti ai requisiti della Legge Gelli-Bianco per tutti gli Enti di Terzo Settore che si occupano di queste attività, e anche per i loro volontari.
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