Assicurazione obbligatoria: dalle precedenti norme alla Riforma del Terzo Settore
Fondamentalmente gli obblighi sono gli stessi che erano previsti per le ODV, ma ora valgono per tutti gli ETS.
Una delle principali modifiche apportate dalla Riforma del Terzo Settore infatti è l’assicurazione obbligatoria per i volontari estesa a tutti gli Enti di Terzo Settore. Con le precedenti norme -L.266/91 e L.383/00 tra le altre- l’obbligo di assicurazione era previsto solo per i volontari delle Organizzazioni di Volontariato, togliendo però valore all’opera dei volontari delle Associazioni di Promozione Sociale, delle Fondazioni, delle Associazioni di fatto e di tutti i neo-costituiti E.T.S., Enti di Terzo Settore.
Questa nuova dicitura -ETS- apre di fatto le porte ad una unificazione del Terzo Settore: tutti gli enti, ora, condividono la maggior parte delle norme e dei benefici. Con la prevista creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ogni ETS che vorrà iscriversi dovrà rispettare determinati obblighi: tra la trasparenza, i bilanci pubblicati e molto altro c’è anche l’assicurazione.
Il grande tema dell’assicurazione per gli ETS prevede tre principali sezioni: Responsabilità Civile (R.C.), Infortuni e Malattia Professionale.
L’assicurazione R.C. prevede che i danni causati agli altri -le cosiddette terze persone, o terzi- debbano essere risarciti, siano essi a persone, animali o cose. Proviamo ad immaginare di far cadere involontariamente uno scatolone sul piede di un passante o di urtare un vaso. Questo obbligo assicurativo discende direttamente dall’art. 2043 del Codice Civile, uno dei principi cardine della nostra giurisprudenza.
L’assicurazione Infortuni tutela i danni fisici che i volontari possano involontariamente causare a loro stessi. Si definisce “infortunio” un evento dannoso che ha causa fortuita, violenta ed esterna. Un esempio potrebbe essere la caduta dalle scale, un inciampo in un ostacolo, o un incidente stradale. Può prevedere varie garanzie: risarcimenti in caso di morte o invalidità permanente, diarie da ricovero, rimborsi per le spese mediche e altro ancora. L’obbligo assicurativo è dettato dalla volontà del legislatore di assimilare l’opera del volontario al lavoro del dipendente, il quale infatti è coperto da assicurazione obbligatoria INAIL.
L’assicurazione Malattia Professionale è simile a quella infortuni per concetto, ma differente nell’ambito di applicazione. Se la definizione di infortunio prevede una causa violenta, infatti, la malattia professionale è qualcosa che si sviluppa lentamente nel tempo e non ha effetto immediato. Un esempio potrebbe essere l’asbestosi (malattia polmonare cronica causata dalla prolungata inalazione delle fibre di amianto), o l’ipoacusia per chi lavora in ambienti ad elevato rumore.
Questa assicurazione è -per definizione- tipica dei dipendenti, infatti la maggior parte delle polizze assicurative per i volontari non la prevedono, fornendo solo una diaria da ricovero ospedaliero o poco più. Polizza Unica del Volontariato fornisce questa completa garanzia equiparando i volontari ai dipendenti, rendendola davvero rispondente agli obblighi di legge.
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